Bassano del Grappa
E.N.P.A.
TECNICHE CONTRO IL SOFFOCAMENTO DA CORPI ESTRANEI - 5 MOSSE CHE POTREBBERO SALVARE LA VITA AL VOSTRO AMICO
Se il vostro cane ha un corpo estraneo bloccato nella gola la "Manovra di Heimlich" potrebbe salvargli la vita.
Difficoltà: Moderatamente facile
Istruzioni:
1. Togliere il collare
2. Afferrare la mascella inferiore del vostro cane con una mano e la mascella superiore con l’altra lasciando l’indice libero. Aprite la bocca del vostro cane, se vedete l’oggetto rimuoverlo con le dita. Se non vedete l’oggetto provate a mettere il cane a testa in giù, questa azione potrebbe indurre l’espulsione spontanea del corpo estraneo.
Se anche questo tentativo fallisce allora bisogna eseguire la manovra di Heimlich.
3. Afferrare il cane sotto le costole cingendo la vita appoggiare una mano sullo stomaco e l’altra sotto l’ultima costola stretta a pugno, comprimere ritmicamente per cinque volte con un movimento a spinta. Prestare attenzione alla gabbia toracica, posizionarsi sotto le costole per consentire l’espulsione dell’aria che è nei polmoni.
4. Rimuovere l’oggetto dalla bocca del cane subito dopo che è stato espulso
5. Contattare il veterinario non appena la crisi è finita, nel caso in cui il cane abbia subito lesioni interne che non sono immediatamente evidenti.
IL CANE HA QUALCOSA IN GOLA E SOFFOCA
Se si ritrova un cane abbandonato le opzioni sono due:
1) cercare di trattenere in cane e chiamare subito la Polizia Municipale del Comune presso cui il cane è stato trovato: questa ha l'obbligo di intervenire richiedendo l'uscita dell'accalappiacani. L'accalappiacani, per contratto, deve essere reperibile 24 ore su 24 e giungere entro 20 minuti dalla chiamata. Il cane quindi viene portato al canile sanitario di competenza. Bisogna comunque sincerarsi delle condizioni del cane un paio di giorni dopo.
2) nel caso si possa ospitare il cane evitandogli il canile, bisogna chiamare il prima possibile il Comando di Polizia Municipale del comune del ritrovamento e spiegare quello che è successo, con dovizia di particolari, lasciando il proprio indirizzo e numero di telefono e informandosi su qual è il canile di competenza. Successivamente contattare anche il suddetto canile e spiegare la situazione, lasciando i propri dati. Controllare se il cane ha un tatuaggio all'interno dell'orecchio o all'interno della coscia oppure verificare tramite veterinario se è in possesso di microchip: in entrambi i casi contattare l'ASL per comunicare i dati ritrovati.
Per non incappare in un'ipotesi di reato di appropriazione indebita i passaggi del secondo punto devono essere scrupolosamente e tempestivamente osservati nel caso in cui si decida di non fare accalappiare il cane e di trattenerlo nell'attesa di rintracciare il proprietario!!!
In ogni caso preoccuparsi delle sorti del cane: se dopo qualche giorno non è tornato dal suo proprietario, è opportuno provvedere ad affiggere volantini, meglio se corredati di foto, nella zona del ritrovamento, ma anche presso veterinari, supermercati, bar e luoghi di grande afflusso della zona, farlo presente alle associazioni animaliste che operano nel territorio, e anche ai siti che raccolgono dati sugli animali persi e trovati a livello locale, regionale e nazionale.
Nel caso i Vigili non siano disponibili, contattare il Comando dei Carabinieri più vicino.
In caso di ritrovamento presso i binari ferroviari, contattare la POLFER (Polizia Ferroviaria).
In caso di ritrovamento in autostrada, strade statali o provinciali, contattare la POLSTRADA (Polizia Stradale).
SI TROVA UN CANE ABBANDONATO
SI VEDONO ANIMALI MALTRATTATI
Dal sito della Polizia di Stato:
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
Capitolo II Articolo 3:
"Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.
Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia."
La legge n°189 del 20 luglio 2004 contiene le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli animali in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate.
Viene inserita così una modifiche al codice penale, nel Libro II del codice penale viene aggiunto il Titolo IX bis - "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".
Nel Codice Penale il maltrattamento di animali è trattato all'articolo 544-ter:
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Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
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La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
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La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
L'ultimo punto è un'aggravante nel caso in cui, a seguito dei maltrattamenti derivi la morte dell'animale, ma come conseguenza non voluta, in quanto non si sono valutati i rischi effettivi (ad esempio sovraccaricare troppo un animale da lavoro e non concedergli il giusto ristoro). In caso invece di morte voluta si è di fronte al reato di uccisione di animale.
COSA FARE QUANDO SI VEDONO MALTRATTAMENTI SUGLI ANIMALI
Ai sensi della suddetta legge n. 189 del 2004, se si vede un maltrattamento bisogna denunciarlo per iscritto presso una Forza di Polizia (Corpo Forestale telefono 1515, Carabinieri telefono 112, Polizia di Stato telefono 113, Guardia di Finanza telefono 117, Polizie Locali chiamando il centralino del Comune o della Provincia in cui si sta svolgendo l'atto fuorilegge), avendo preventivamente raccolto le prove: foto, video, documenti.
Se il maltrattamento è in corso (ad esempio persone che picchiano un animale), si può richiedere telefonicamente l'intervento urgente.
Ogni cittadino, testimone di maltrattamenti e /o uccisioni gratuite nei confronti di animali, ha il dovere morale di denunciarli.
La denuncia di maltrattamento su animali, si compila su un foglio di carta semplice da inviare agli agli organi sopra esposti o al Magistrato della Procura della Repubblica, sul quale vanno indicati i vostri dati anagrafici, la residenza e l’esposizione circostanziata dei fatti, allegando quanta più documentazione possibile.
È importante chiedere esplicitamente, in base all’art.408 del Codice Penale, di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione, onde poter fare opposizione entro 10 giorni come previsto dalla legge. È bene conservare sempre copia della denuncia.
Le autorità possono procedere al sequestro dell’animale e conseguente sua confisca, sottraendolo così definitivamente al maltrattatore ai sensi degli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 sexies del Codice penale.
Le associazioni animaliste non sostituiscono il testimone dei maltrattamenti nè possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia. Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste. Alcune associazioni, come E.N.P.A., hanno Guardie zoofile volontarie e servizi di intervento nella provincia.
E' buona norma comunque contattare anche queste associazioni.
Non bisogna temere le ritorsioni per aver inoltrato denuncia: è sempre bene segnalare formalmente i casi di maltrattamento di animali alle forze dell’ordine, facendo appello al proprio senso civico. Nel caso si tratti del vicino di casa, solitamente non si va oltre qualche minaccia verbale, eventualmente ci si può tutelare con una diffida nei suoi confronti. Nel caso di persone già note alle forze dell'ordine è meglio consultarsi con le forze dell'ordine stesse.
immagine tratta dal sito:
http://sbarellababyanimals.com/tag/maltrattamento-animale/
tatuatori che si esercitano su maiali vivi
N.B.: Contro un reato di qualsiasi natura, si può procedere presentando:
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un esposto: richiesta di intervento o di controllo da parte degli organi di Polizia Giudiziaria (Vigili, Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale…) per mediare dissidi tra privati. Entrambe le parti coinvolte, o solamente una, espongono i fatti oggetto del contenzioso. Con l’esposto si richiede un intervento immediato, o comunque un’indagine: l’autore dell’esposto si limita a segnalare il fatto, poi la polizia decide che tipo di misure prendere – se indagare, se applicare una multa, o se esistano addirittura i presupposti per un reato passabile di querela, o di denuncia.
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una querela: dichiarazione da parte di chi si considera parte lesa quale vittima di un reato non perseguibile d’ufficio (detto anche “reato perseguibile a querela”) e vuole che si proceda in merito ad esso, cioè si chiede alle autorità competenti di aprire un procedimento penale. Si querela, infatti, per i reati definiti “minori” (per es., diffamazione, ingiuria, invasione di terreni o edifici…) e, in senso lato, “opinabili”. Querelare NON vuol dire che si ha/avrà ragione, ma che si chiede all’autorità giudiziaria di intervenire in una questione che a nostro avviso lede i nostri diritti perché sia poi l’autorità stessa a decidere in tal senso SE abbiamo ragione o meno.
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una denuncia: può essere effettuata da chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio (per esempio violenza domestica, minaccia di morte o mediante armi, clandestinità, lesioni personali, omicidio, etc..) perché è il mezzo con cui un privato mette a conoscenza la polizia Giudiziaria, o il Pubblico Ministero, della commissione di un reato che per sua natura farà aprire delle indagini anche in assenza al momento di “colpevoli”. La denuncia consiste anch’essa, in termini formali, in un’esposizione di fatti di cui si è stati testimoni.